AVVOCATO
Un Avvocato, durante lo svolgimento della propria attività professionale, può essere improvvisamente coinvolto in criticità tali da di minare la sua stabilità economica ed il patrimonio familiare qualora prendessero forma di richieste di risarcimento da parte di un eventuale cliente.
Le fasce di rischio dell’assicurazione avvocato sono definite dipendono dal tipo di attività – individuale o collettiva – e dal fatturato dell’ultimo esercizio:
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Fascia A: attività individuale, fatturato inferiore a 30.000 €, massimale minimo 350.000 € per anno assicurativo e per sinistro
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Fascia B: attività individuale, fatturato tra 30.000 e 70.000 €, massimale minimo di 500.000 € per anno assicurativo e per sinistro
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Fascia C: attività individuale, fatturato superiore a 70.000 €, massimale minimo: 1 milione di euro per anno assicurativo e per sinistro
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Fascia D: attività collettiva, massimo 10 professionisti, fatturato inferiore a 500.000 €, massimale minimo 1 milione di euro per sinistro e 2 milioni di euro per anno assicurativo
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Fascia E: attività collettiva, massimo 10 professionisti, fatturato superiore a €500.000, massimale minimo 2 milioni di euro per sinistro e 4 milioni di euro per anno assicurativo
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Fascia F: attività collettiva, più di 10 professionisti, massimale minimo 5 milioni di euro per sinistro e 10 milioni di euro per anno assicurativo.
L’Assicurazione prevede la copertura della responsabilità civile dell’avvocato per tutti i danni che dovesse colposamente causare a Terzi nello svolgimento dell’attività professionale.
L’Assicurazione prevede la copertura per la responsabilità civile professionale per qualsiasi tipo di danno patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro.
A maggior precisazione ai fini della determinazione del rischio assicurato per «attività professionale» deve intendersi:
a) L’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali;
b) Gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni;
c) La consulenza od assistenza stragiudiziali;
d) La redazione di pareri o contratti;
e) L’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132.
La Garanzia inoltre comprende le Perdite Patrimoniali
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Conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti purché non derivanti da furto, rapina o incendio;
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Conseguenti a sanzioni di natura fiscale, multe ed ammende, inflitte ai clienti per fatto colposo imputabile all’Assicurato.
Garanzie Sempre Comprese:
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attività di fusione e acquisizioni
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attività di perito del tribunale
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funzioni svolte davanti alle commissioni tributarie,
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attività di libera docenza, curatore, commissario,
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attività di conciliazione/mediazione,
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rc conduzione dello studio,
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attività di negoziazione assistita,
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amministratore di condominio,
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attestatore,
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penalità fiscali,
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sinistri in serie,
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interruzione e sospensione di attività di terzi,
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codice privacy,
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decreto legislativo n.81 9/4/08,
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smarrimento documenti,
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costi e spese (art. 1917 del Codice Civile).
La garanzia vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’ASSICURATO da fatto colposo o doloso dei suoi dipendenti o collaboratori.
La scheda di cui sopra ha carattere puramente esemplificativo in quanto l’adesione ad una polizza di assicurazione deve essere necessariamente preceduta, possibilmente con l’ausilio di un professionista della materia, da una adeguata valutazione e attenta lettura di tutte le condizioni previste dal contratto e contenute nel Set Informativo di cui al Regolamento IVASS n. 41/2018 che le Imprese di assicurazione e/o gli Intermediari hanno l’obbligo di consegnare al Cliente prima della sottoscrizione della polizza.