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Tante sono le professioni sanitarie  non medico riconosciute dal  Ministero della salute  che hanno la necessità di assicurare la propria professione .

 

Un Operatore sanitario , durante lo svolgimento della propria attività professionale, può essere improvvisamente coinvolto in criticità tali da minare la sua stabilità economica ed il patrimonio familiare  qualora prendessero forma eventuali richieste di risarcimento da parte di un Paziente.


Per identificare correttamente il rischio da assicurare è   fondamentale sapere se l'operatore sanitario  è un libero professionista, se è convenzionato, se è un dipendente con intramoenia oppure con extramoenia.

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Libero Professionista

Se l'Operatore sanitario  è un libero professionista cioé organizza in modo autonomo e indipendente il proprio lavoro e segue i propri Pazienti , con cui instaura obbligazioni professionali dirette ed esercita nel proprio Studio Privato o lavora in una Struttura Sanitaria dei cui spazi si avvale comunque per adempiere alle proprie obbligazioni professionali (attività extramuraria) è imprescindibile scegliere una polizza che copra la responsabilità contrattuale  (quindi  colpa lieve e grave): ciò significa che il termine per un’azione di responsabilità medica è di 10 anni. Inoltre l’onere della prova per dimostrare l’errore sanitario spetta all'operatore sanitario.

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Dipendente o Collaboratore in Regime Autonomo

Viceversa se non sussistono gli elementi che caratterizzano l’attività dell'Operatore sanitario  in Libera Professione,  perché la sua attività si svolge in una Struttura Sanitaria Pubblica o Privata, in rapporto di subordinazione organizzativa e funzionale con essa ed il medico lavora secondo istruzioni e orari comandati e segue Pazienti con cui non ha un rapporto professionale, ma che semplicemente si trovano nella Struttura quando è in turno verrà coperto con un'assicurazione limitata alla sola colpa grave.

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In questo caso la  legge Gelli attribuisce la responsabilità contrattuale  a carico della Struttura Sanitaria all’interno della quale l'Operatore sanitario  esercita  a prescindere dal tipo di contratto che lo lega  alla Struttura :  sia se egli è un dipendente, sia se è un collaboratore in regime di lavoro autonomo risponderà solo  per responsabilità extracontrattuale. Ciò significa che il termine per un’azione di responsabilità medica è di 5 anni. Inoltre l’onere della prova per dimostrare l’errore sanitario spetta al paziente.

 

Decreti Attuativi Legge Gelli - Bianco

Sono stati finalmente pubblicati i decreti attuativi della legge 24/17, che disciplinano la copertura del rischio per gli esercenti le professioni sanitarie. Questi decreti definiscono con precisione chi è tenuto a stipulare un'assicurazione e le modalità di regolamentazione della copertura assicurativa. Tra le novità, viene introdotta la possibilità per le strutture sanitarie di optare per l'auto-ritenzione del rischio.

I decreti stabiliscono anche i limiti massimi e minimi di legge per diverse tipologie di rischio e attività, e permettono al danneggiato di rivolgersi direttamente alla compagnia assicurativa per il risarcimento. Viene inoltre formalizzato il legame tra la formazione continua e la copertura assicurativa, introducendo un sistema di bonus-malus basato sulla sinistrosità.

Queste disposizioni rappresentano un passo significativo per garantire maggiore chiarezza e tutela sia per i professionisti sanitari che per i pazienti, promuovendo un ambiente più sicuro e responsabile nel settore sanitario.

 

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La scheda di cui sopra ha carattere puramente esemplificativo in quanto l’adesione ad una polizza di assicurazione deve essere necessariamente preceduta, possibilmente con l’ausilio di un professionista della materia, da una adeguata valutazione e attenta lettura di tutte le condizioni previste dal contratto e contenute nel Set Informativo di cui al Regolamento IVASS n. 41/2018 che le Imprese di assicurazione e/o gli Intermediari hanno l’obbligo di consegnare al Cliente prima della sottoscrizione della polizza.

OPERATORE SANITARIO NON MEDICO

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