ODONTOIATRA
Un Odontoiatra, durante lo svolgimento della propria attività professionale, può essere improvvisamente coinvolto in criticità tali da minare la sua stabilità economica ed il patrimonio familiare qualora prendessero forma eventuali richieste di risarcimento da parte di un Paziente.
Per identificare correttamente il rischio da assicurare è fondamentale sapere se l'Odontoiatra è un libero professionista, se è convenzionato, se è un dipendente con intramoenia oppure con extramoenia.
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Libero Professionista
Se l'Odontoiatra è un libero professionista cioé organizza in modo autonomo e indipendente il proprio lavoro e segue i propri Pazienti , con cui instaura obbligazioni professionali dirette ed esercita nel proprio Studio Privato o lavora in una Struttura Sanitaria dei cui spazi si avvale comunque per adempiere alle proprie obbligazioni professionali (attività extramuraria) è imprescindibile scegliere una polizza che copra la responsabilità contrattuale (quindi colpa lieve e grave):ciò significa che il termine per un’azione di responsabilità medica è di 10 anni. Inoltre l’onere della prova per dimostrare l’errore sanitario spetta all'Odontoiatra.
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Dipendente o Collaboratore in Regime Autonomo
Viceversa se non sussistono gli elementi che caratterizzano l’attività dell'Odontoiatra in Libera Professione, perché la sua attività si svolge in una Struttura Sanitaria Pubblica o Privata, in rapporto di subordinazione organizzativa e funzionale con essa ed il medico lavora secondo istruzioni e orari comandati e segue Pazienti con cui non ha un rapporto professionale, ma che semplicemente si trovano nella Struttura quando è in turno verrà coperto con un'assicurazione limitata alla sola colpa grave.
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In questo caso la legge Gelli attribuisce la responsabilità contrattuale a carico della Struttura Sanitaria all’interno della quale l'Odontoiatra esercita a prescindere dal tipo di contratto che lo lega alla Struttura : sia se egli è un dipendente, sia se è un collaboratore in regime di lavoro autonomo risponderà solo per responsabilità extracontrattuale. Ciò significa che il termine per un’azione di responsabilità medica è di 5 anni. Inoltre l’onere della prova per dimostrare l’errore sanitario spetta al paziente.
Decreti Attuativi Legge Gelli - Bianco
Sono stati finalmente pubblicati i decreti attuativi della legge 24/17, che disciplinano la copertura del rischio per gli esercenti le professioni sanitarie. Questi decreti definiscono con precisione chi è tenuto a stipulare un'assicurazione e le modalità di regolamentazione della copertura assicurativa. Tra le novità, viene introdotta la possibilità per le strutture sanitarie di optare per l'auto-ritenzione del rischio.
I decreti stabiliscono anche i limiti massimi e minimi di legge per diverse tipologie di rischio e attività, e permettono al danneggiato di rivolgersi direttamente alla compagnia assicurativa per il risarcimento. Viene inoltre formalizzato il legame tra la formazione continua e la copertura assicurativa, introducendo un sistema di bonus-malus basato sulla sinistrosità.
Queste disposizioni rappresentano un passo significativo per garantire maggiore chiarezza e tutela sia per i professionisti sanitari che per i pazienti, promuovendo un ambiente più sicuro e responsabile nel settore sanitario.
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La scheda di cui sopra ha carattere puramente esemplificativo in quanto l’adesione ad una polizza di assicurazione deve essere necessariamente preceduta, possibilmente con l’ausilio di un professionista della materia, da una adeguata valutazione e attenta lettura di tutte le condizioni previste dal contratto e contenute nel Set Informativo di cui al Regolamento IVASS n. 41/2018 che le Imprese di assicurazione e/o gli Intermediari hanno l’obbligo di consegnare al Cliente prima della sottoscrizione della polizza.