FIDEIUSSIONI - PRIVATI
Cauzioni per Concessioni Pubbliche
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Per l’apertura di Agenzie Viaggi e Turismo
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Per l’iscrizione all’albo degli spedizionieri
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Per l’anticipazione di contributi pubblici
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Per l’adempimento di obbligazioni assunte per l’ottenimento di contributi pubblici
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Per l’anticipazione di contributi per programmi di cooperazione a favore dei paesi in via di sviluppo
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Per il recupero ambientale
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Per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
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Per le ricevitorie totocalcio ed enalotto
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Per la corresponsione di penali
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Per il rilascio di concessioni edilizie
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Per opere di urbanizzazione
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Per contratti esattoriali
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Per l’adempimento di ogni e qualsiasi obbligazione di “fare” e di “dare” scaturente dalla legge o dalle condizioni dettate dall’ente pubblico beneficiario
Cauzioni per Appalti Pubblici
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per la partecipazione a gare d’appalto
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per la buona esecuzione e fine lavori
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per l’anticipazione contrattuale
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per lo svincolo delle ritenute a garanzia e della rata di saldo
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per la revisione dei prezzi
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per i vizi occulti
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per la manutenzione
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per la fornitura di beni e/o prestazioni di servizi
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per l’adempimento di ogni e qualsiasi obbligazione di “fare” e di “dare” scaturente dalla legge o dal contratto stipulato con l’Ente Pubblico
​Fideiussioni Varie
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per concordati fiscali
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per accertamento con adesione
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per il pagamento dilazionato dell’imposta di successione
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per la rateizzazione del debito d’imposta
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per la regolarizzazione del cittadino straniero
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per finanziamenti a medio/lungo termine assistiti da garanzie reali
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per l’adempimento di ogni e qualsiasi obbligazione scaturente dalla normativa fiscale e previdenziale
​Fideiussioni Tra Privati e Aziende
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per fornitura di beni
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per prestazione di servizi
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per appalti fra privati e/o aziende
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per transazioni fra privati e/o aziende
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per locazioni di aziende e/o rami d’azienda
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per locazione di immobili ad uso civile e/o commerciale
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per preliminari di compravendita
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per vendita sulla carta di immobili da costruire o in corso di costruzione
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per permute immobiliari
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per compravendita immobiliare
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per acquisto di multiproprietà
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per atto di donazione
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per cancellazione di gravami ipotecari
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per revocatoria fallimentare ed ordinaria
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per sopravvivenza di passività occulte anche di natura fiscale
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per leasing mobiliare e immobiliare
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per franchising
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per concessione di licenze, mandati, rappresentanze, depositi
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per la “fedeltà” al datore di lavoro
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per l’adempimento di obbligazioni di “fare” e di “dare” scaturenti da pattuizioni fra le parti
Cauzioni Giudiziali
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Per sospensione dell’esecuzione
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per revoca di sequestro
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per provvedimenti cautelari
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per le spese di giustizia
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per il pagamento del compenso agli Arbitri
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per la concessione di provvedimenti d’urgenza
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per la provvisoria esecutività di decreti ingiuntivi opposti
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per concordati preventivi e fallimentari
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per liti giudiziarie
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per sospendere l’esecutività della sentenza di primo grado
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per l’ottenimento di provvedimenti giudiziali per quali sia prevista la presentazione di una cauzione dal Codice di Procedura Civile
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LA NORMATIVA SULLE FIDEIUSSIONI
La fideiussione è un negozio giuridico con il quale un soggetto (garante) si impegna nei confronti di un creditore (beneficiario) a soddisfare l’obbligazione assunta da un debitore, nel caso quest’ultimo non adempia agli impegni (di “dare” e/o di “fare”) sottoscritti:
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A garanzia del “dare”: Per esempio, pagamenti derivanti da un contratto di locazione, da contratti di fornitura, dilazioni, rateazioni, etc;
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A garanzia del “fare”: esecuzione di un lavoro, fornitura di beni o servizi.
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La fideiussione serve per ottenere un prestito quando le proprie garanzie non sono sufficienti per l’erogazione. In questi casi si chiede aiuto a una persona di fiducia o a un istituto di credito (le tipologie di fideiussione più diffuse sono quelle bancarie o assicurative) che firma una fideiussione nella quale si impegna a pagare il debito contratto da un’altra persona. Nel caso in cui il debitore non può più onorare il proprio debito, il creditore può rifarsi sul fideiussore.
​La volontà del garante, che è soggetto terzo rispetto a creditore e debitore, si esplica attraverso la sottoscrizione dell’atto di fideiussione.
L’atto di fideiussione è dunque un “contratto” sottoscritto da tre figure :
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Un contraente (o debitore);
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Un beneficiario (o creditore);
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Un garante (fideiubente).
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Il garante (fideiubente) è colui che offre garanzie per conto del contraente (debitore) nei confronti del beneficiario (creditore).
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La fideiussione ha natura accessoria rispetto all’obbligazione garantita: esiste nei limiti in cui esiste l'obbligazione garantita (art. 1939 e 1945 c.c).
E quindi la fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale (art. 1939 c.c.); inoltre la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose (art. 1941 c.c. primo comma). La fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale, nonché alle spese per la denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive (art. 1942 c.c.); Il fideiussore, infine, può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante da incapacità (art. 1945 c.c.).
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Esistono diverse tipologie di fideiussioni:
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illimitata e solidale - il fideiussore garantisce il pagamento dell’intero ammontare del debito contratto;
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con beneficio di escussione – in questo caso il fideiussore garantisce il pagamento solo dell’ammontare rimasto ancora da saldare;
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fideiussione pro-quota – il debito complessivo viene diviso in quote tra più garanti e ciascuno è fideiussore solo di una parte del debito totale
I principali soggetti attualmente autorizzati al rilascio di fidejussioni e cauzioni sono:
• le Banche
• le Compagnie di Assicurazione
• i Consorzi Collettivi di Garanzia Fidi (confidi, iscritti ad albi specifici della Banca d’Italia).
• le Società Finanziarie.
In Italia, l’attività per la prestazioni di fidejussioni, cauzioni e garanzie è riservata a società e strutture iscritte in appositi elenchi, gestiti da entità governative:
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1.Banca D’Italia (L’organo di controllo che vigila sulle società di emanazione finanziaria e bancaria, nonché Consorzi Fidi);
2.IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è l’organo di controllo che vigila sulle società di Assicurazione).
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La caratteristica fondamentale del contratto autonomo di garanzia, che lo distingue dalla fideiussione di cui agli artt. 1936 ss c.c, è la carenza dell'elemento dell'accessorietà.
Il contratto autonomo di garanzia è infatti il contratto in base al quale una parte si obbliga, a titolo di garanzia, ad eseguire “a prima richiesta” la prestazione del debitore, indipendentemente dall’esistenza, dalla validità e/o efficacia del rapporto di base, e senza potere sollevare eccezioni di sorta ( salvo la sola exceptio doli, e cioè l’eccezione portata nei confronti di chi abbia agito con dolo al fine di indurre il garante alla conclusione del negozio, e poi ne abbia chiesto l’adempimento).
L’accessorietà è inoperante nei rapporti fra garante e creditore garantito; è, invece, operante nei rapporti fra debitore principale e creditore garantito.
Nel contratto autonomo di garanzia il garante è tenuto a una prestazione qualitativamente diversa da quella per la quale è obbligato il debitore principale: deve garantire la soddisfazione dell’interesse economico del beneficiario compromesso dall’inadempimento e non l’adempimento della prestazione dedotta in contratto, quindi ha una funzione di tipo indennitario (contrariamente alla fideiussione che è una garanzia di tipo satisfattorio , perché consente al creditore di conseguire lo stesso bene dovuto dal debitore, quindi, di soddisfare l’interesse principale).
Il garante autonomo potrà esperire l'azione di regresso unicamente nei confronti del debitore garantito e mai nei confronti del creditore beneficiario.
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