DIPENTENTI PUBBLICI
La polizza di Responsabiltà Civile del Pubblico Impiego protegge il dipendente pubblico, in caso di colpa grave, dalle richieste di risarcimento in via di rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione: una tutela economica in caso di rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione per perdite patrimoniali a seguito di atti, fatti o omissioni commessi, con colpa grave, nello svolgimento delle tue funzioni nell’ente pubblico di appartenenza.
Fondamenti Normativi
Il fondamento normativo della «responsabilità» , ancora prima che nelle singole leggi, va ricercato nell’articolo 28 della Costituzione:
Art 28 Costituzione
«I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti; in tal caso la responsabilità s'estende allo Stato e agli enti pubblici».
La disposizione costituzionale ha consacrato il principio della responsabilità patrimoniale degli agenti pubblici, essendo impensabile che l'amministrazione, chiamata dal danneggiato, non possa poi mai rivalersi sull’autore del danno.
L’art. 3 comma 59 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008)\
ha introdotto una importante norma:
L’art. 3 comma 59 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008)
"E' nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri i propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad Enti pubblici e la responsabilità contabile“.
La copertura per la Responsabilità Amministrativa–Contabile per Danni Erariali è quindi una facoltà riservata ad ogni singolo funzionario pubblico, e non può essere associata ad una polizza sottoscritta dall’Ente di appartenenza, anche nel caso in cui lo stesso non sostenga alcuna spesa (come a volte accadeva fino a qualche anno fa, mediante la predisposizione di polizze convenzione a contraenza dell’Ente di appartenenza).
Per schematizzare la responsabilità amministrativa per colpa grave :
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Grava sul singolo;
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In favore della Pubblica Amministrazione da cui dipende per quanto da essa pagata a terzi;
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E di cui deve rispondere ai sensi del DPR 3/1957.
L'assicurazione s'intende estesa:
a) a tenere indenne l'Assicurato dall'azione di rivalsa esperita dall'Ente di Appartenenza e dalla Pubblica Amministrazione per i danni provocati dall'Assicurato stesso, con colpa grave, sempre escluso il dolo, e dei quali l'Ente di Appartenenza o la Pubblica Amministrazione siano stati chiamati a rispondere direttamente, qualora in base alle norme ed ai principi vigenti nell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità degli stessi.
b) alla Responsabilità Amministrativa e contabile per danni cagionati dall'assicurato all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni istituzionali. Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti, nonché di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.
Estensioni a pagamento:
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l’estensione relativa alla Responsabilitá Amministrativa e contabile a seguito di calunnia, ingiuria, diffamazione
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l’estensione relativa alla Responsabilitá Civile per Danni Materiali e Corporali verso terzi
La scheda di cui sopra ha carattere puramente esemplificativo in quanto l’adesione ad una polizza di assicurazione deve essere necessariamente preceduta, possibilmente con l’ausilio di un professionista della materia, da una adeguata valutazione e attenta lettura di tutte le condizioni previste dal contratto e contenute nel Set Informativo di cui al Regolamento IVASS n. 41/2018 che le Imprese di assicurazione e/o gli Intermediari hanno l’obbligo di consegnare al Cliente prima della sottoscrizione della polizza.