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La responsabilità civile auto è soggetta ad assicurazione obbligatoria 
 

Bonus - Malus

I punti chiave della nuova disciplina:

LA RIVALSA

Art. 193 del Codice della Strada 
Obbligo dell'assicurazione
di Responsabilità Civile

 

Con la legge del 24 dicembre 1969 n. 990,entrata in vigore il 12/ giugno 1971 la responsabilità civile viene applicata agli autoveicoli e viene così stabilito che quando si guida un veicolo a motore ci si assume la responsabilità per tutti i danni che si possono causare durante la circolazione a persone  animali o cose.

 

“I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti secondo le disposizioni della presente legge, dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dell'art. 2054 del C.C”

La legge del 1969 ha subito vari aggiornamenti e aggiustamenti, ed è poi stata definitivamente integrata e sostituita dal nuovo Codice delle assicurazioni private, entrato definitivamente in vigore nel 2007, che ha introdotto una serie di novità.

 

Il contratto  prevede che l’impresa assicurativa ( le imprese di assicurazione non possono rifiutarsi di fornire una copertura assicurativa RC Auto a chi la richiede  : obbligo a contrarre )  a fronte di un premio pagato dal contraente, si impegna a versare al danneggiato un risarcimento entro i limiti previsti dal  massimale, vale a dire una cifra massima concordata al momento della sottoscrizione del contratto. 

Attualmente il  massimale minimo garantito è attualmente di 6,07 milioni di euro per i danni alle persone e di 1,22 milioni di euro per quelli alle cose: oltre queste cifre sarà l’assicurato a rispondere con il proprio patrimonio.

Ovviamente è possibile  aumentare le soglie di rimborso aumentando il massimale.

Il risarcimento diretto è entrato in vigore a partire dal 1° febbraio del 2007 e ha consentito di snellire le procedure con cui le compagnie assicurative provvedono all'indennizzo del danneggiato in seguito a un incidente.
 

E' una procedura liquidativa, introdotta dal DPR 254/2006, che consente a chi ha subito danni a seguito di un incidente stradale, di richiedere il risarcimento direttamente alla propria compagnia di assicurazioni anzichè a quella della controparte. 

Il decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221,ha inoltre abolito il tacito rinnovo di conseguenza, non sussiste più l’obbligo di comunicare alla propria compagnia la cessazione del contratto RC Auto, né delle eventuali garanzie accessorie a esso correlato) prevedendo una deroga all'art. 1899 del codice civile. 

Infatti modificando il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 ("Codice delle assicurazioni private") ha inserito nella legge del 2005 l'art. 170-bis il quale dispone al comma 1 che:

«Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile.»

 

ll recente Decreto del Ministero dello sviluppo economico 11/3/2020 n. 54 - in attuazione dell’art. 22 D.L.18/10/2012 n. 179, convertito con modifiche nella L. 17/12/2012 n. 221 - ha definito il “contratto base” di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore,contenente le clausole minime necessarie ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge, articolato secondo classi di merito e tipologie di assicurato, e definito i casi di riduzione del premio e di ampliamento della copertura applicabili.

 

1) l’assicurazione copre i rischi della responsabilità civile per i danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo (cui sono equiparate la sosta, la fermata, il movimento del veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive), da chiunque guidato, su strade di uso pubblico o in aree a queste equiparate ma anche in qualsiasi area privata, ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari;

2) l'assicurazione non opera e la Compagnia esercita azione di rivalsa:

  • se il conducente non è abilitato alla guida;

  • in caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla guida in assenza di istruttore;

  • per i danni subiti dai terzi trasportati, in caso di trasporto irregolare;

  • in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti; 

  1. in caso di trasferimento di proprietà, di deposito del veicolo in conto vendita, di cessazione del rischio (per demolizione, esportazione, cessazione definitiva della circolazione, o per furto, rapina o appropriazione indebita e per perdita di possesso per qualsivoglia titolo), debitamente comprovati, il proprietario può scegliere tra:

a) risoluzione del contratto, con diritto al rimborso del rateo relativo al periodo residuo;

b) sostituzione del contratto per altro veicolo della medesima classe e di proprietà dello stesso soggetto, con eventuale conguaglio del premio;

c) cessione del contratto di assicurazione all'acquirente del veicolo con estinzione alla sua naturale scadenza.

 

La copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza : l’ultrattività della polizza, ossia a un periodo di 15 giorni, dopo i 12 mesi di validità del contratto durante i quali  il mezzo può continuare a circolare. 

 

Le polizze RC auto in Europa sono spesso associate al meccanismo del bonus-malus, un sistema suddiviso in 18 livelli in cui il 1° è il migliore mentre il 18° è il peggiore. 

In alternativa esistono le assicurazioni RC auto con franchigia: si tratta di contratti indipendenti dalla classe di merito che prevedono una franchigia di compartecipazione dell'assicurato al risarcimento del danno. 

Di norma la classe di partenza per la prima assicurazione è la 14°, ma  grazie alla Legge Bersani è possibile ereditare la categoria bonus/malus più bassa presente nel proprio nucleo familiare. 

 

Per usufruire del beneficio:

 I due veicoli  devono essere intestati  intestati ad una persona fisica o a una ditta individuale

  • Il veicolo da assicurare è di proprietà dello stesso intestatario dell’altra polizza, del suo coniuge  o convivente more uxorio o di un suo familiare stabilmente convivente (inserito nello stato di famiglia)

  • Il veicolo acquistato non è mai stato assicurato dal nuovo proprietario o da un componente del suo nucleo familiare

Nel febbraio 2020 è stata introdotta la nuova normativa sulla RCA Familiare che elimina il vincolo della tipologia di veicolo per ereditare la classe di merito.

Ogni anno se non si commettono incidenti la classe bonus/malus diminuisce.

Se si commette un sinistro con torto  la polizza  subisce l'aumento di due classi di merito.

Quindi sono coperti I danni causati involontariamente a terzi dalla circolazione del veicolo e con estensione della garanzia, sono coperti anche i danni causati dall’eventuale rimorchio del veicolo assicurato, purché questo sia stato installato in osservanza delle disposizioni in vigore e in conformità alle indicazioni riportate sui documenti di circolazione.L’assicurazione copre i danni alle persone trasportate, ad esclusione del conducente. Gli infortuni del conducente possono comunque essere coperti tramite una delle garanzie accessorie.

L’Assicurazione RC Auto, invece, non copre:

  • Danni causati con dolo (intenzionalità);

  • Danni alla tua auto;

  • Danni a cose di tua proprietà o appartenenti a tuoi familiari.

In caso di incidente, è fondamentale comunicare l’accaduto alla compagnia assicurativa in modo tempestivo: la compagnia, infatti, può rifiutarsi di risarcire il danno o rimborsarlo e rivalersi sull’assicurato nel caso l’incidente non venga segnalato entro 3 giorni.

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La compagnia può richiedere a sua volta il rimborso al cliente in determinate circostanze, ovvero:

  • qualora sia stato rilevato alla guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di stupefacenti

  • in caso di trasporto di un numero eccessivo di passeggeri

  • caso di circolazione del veicolo sottoposto a fermo amministrativo

  • se ci si mette alla guida con la patente scaduta.

 

La rivalsa dell'assicurazione è una clausola contenuta nella polizza, attraverso la quale la compagnia può rifarsi sull'assicurato e chiedere, in alcune circostanze, ivi determinate, il rimborso dei danni risarciti. In altre parole, ove l'incidente sia stato causato dalla cattiva condotta dell'assicurato, la Compagnia, dopo aver liquidato i danni causati a terzi, ha il diritto di rivalersi sull'assicurato medesimo.

 

La rinuncia alla rivalsa è comunque un'opzione che l’assicurato può esercitare in fase di stipula di una polizza RC auto per escludere la rivalsa della Compagnia sull'assicurato in caso del verificarsi di eventi addebitabili alla cattiva condotta dello stesso.

In pratica, al momento della stipula della polizza, si acquista una garanzia in più, cioè quella di rinuncia alla rivalsa da parte della Compagnia assicurativa. Si tratta di una clausola facoltativa che fa aumentare il premio della polizza base.

 

È possibile verificare se un veicolo o ciclomotore è coperto da RCA sul Portale dell'automobilista , il sito web messo a disposizione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sul portale, ti basta inserire il numero di targa per controllare in modo semplice e veloce l’assolvimento dell’obbligo. 

 

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1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilita' civile verso terzi.

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2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 866 a € 3.464)). Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata. 
 

2-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue altresi' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II. In tali casi, in deroga a quanto previsto dal comma 4, quando e' stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo con il quale e' stata commessa la violazione non e' immediatamente restituito ma e' sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista. La restituzione del veicolo e' in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il proprietario del veicolo.

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3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 e' ridotta alla meta' quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilita' verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 e' altresi' ridotta alla meta' quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volonta' e provvede alla demolizione e alle formalita' di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilita' del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

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4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non e' stato proposto ricorso e non e' avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo e' confiscato ai sensi dell'articolo 213.
 

4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, e' sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo e' sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice.
 

4-ter. L'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo puo' essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.
 

4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4- ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8.
 

4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.

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