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Immagine del redattoreMangano & Mancuso

LEGGE GELLI: DECRETI ATTUATIVI

Sono stati finalmente pubblicati i decreti attuativi della Legge 24/17, che disciplinano la copertura del rischio per gli esercenti le professioni sanitarie. Questi decreti definiscono con precisione chi è tenuto a stipulare un'assicurazione e le modalità di regolamentazione della copertura assicurativa. Tra le novità, viene introdotta la possibilità per le strutture sanitarie di optare per l'auto-ritenzione del rischio.

I decreti stabiliscono anche i limiti massimi e minimi di legge per diverse tipologie di rischio e attività, e permettono al danneggiato di rivolgersi direttamente alla compagnia assicurativa per il risarcimento. Viene inoltre formalizzato il legame tra la formazione continua e la copertura assicurativa, introducendo un sistema di bonus-malus basato sulla sinistrosità.

Queste disposizioni rappresentano un passo significativo per garantire maggiore chiarezza e tutela sia per i professionisti sanitari che per i pazienti, promuovendo un ambiente più sicuro e responsabile nel settore sanitario.


Decreti attuativi, le principali novità Chi deve assicurarsi ? Partiamo da chi deve obbligatoriamente stipulare una copertura assicurativa e chi può non farlo. Le strutture sanitarie “potranno scegliere l'auto-ritenzione previa delibera motivata dal fatto di poter effettivamente essere capaci di sostenere il rischio senza ricorrere allo strumento assicurativo”. Discorso diverso per i professionisti sanitari, i quali devono essere tutti assicurati. “Quando si parla di professionisti strutturati e di richieste risarcitorie che li riguardano direttamente, l'onere assicurativo sarà garantito loro dalla struttura, o in via di auto-ritenzione o attraverso la stipula di una polizza”.

Massimali e minimi di legge Nel testo sono poi indicati massimali e minimi di legge, diversificati per tipo di rischio e di attività. “Scatta l'azione diretta che l'articolo 12 della legge 24 aveva subordinato appunto all'entrata in vigore dei decreti attuativi. Vuol dire che da ora in avanti (probabilmente solo con i nuovi contratti) il danneggiato potrà rivolgersi direttamente alla compagnia assicurativa”, quando l’azienda non è in auto-ritenzione.

Non opponibilità delle eccezioni In casi come questi, “la compagnia paga e non svolge delle eccezioni contrattuali”, fatta eccezione per “particolari clausole, previste dal decreto, che possono essere opposte direttamente al danneggiato”. Tra queste, le franchigie e le self insured retention, ovvero quelle clausole che ripartiscono il rischio tra compagnia e struttura. Il mancato pagamento del premio sarà un'altra eccezione non opponibile.

Obbligo ECM e copertura assicurativa Con i decreti attuativi entra in vigore l’articolo 38 bis del decreto 152 del 2021, che condiziona l'efficacia delle polizze all'adempimento degli obblighi formativi nel triennio ultimo utile in misura del 70%. Viene dunque messo nero su bianco il legame, ormai strettissimo, tra formazione continua in medicina e copertura assicurativa in vigore dal triennio ECM 2023-2025. Ciò significa, dunque, che i professionisti che non raggiungeranno questa percentuale entro la fine del triennio (31 dicembre 2025) non potranno accedere alla copertura assicurativa. Si troveranno dunque pericolosamente scoperti in caso di contenzioso a loro carico.

Bonus-malus Questo sistema prevede una variazione del premio in base alla sinistrosità registrata nell'anno di riferimento. Oltre al bonus-malus tradizionale, che è necessario quando non ci sono tariffe di legge, “esiste anche un premio o uno sconto che può essere riconosciuto a una struttura se è stata in grado di mitigare e controllare il rischio nel corso di una continuità assicurativa”. Questo implica che “le attività svolte dalla struttura durante l'anno per affrontare eventuali aree problematiche nella gestione del rischio devono essere ben valorizzate e trovare un'adeguata compensazione nel premio”.

Auto-ritenzione “Quando la struttura decide di auto-ritenere il rischio dovrà, oltre che allestire il fondo riserva sinistri e il fondo rischi (i quali devono essere messi come garanzia di tasca capiente a favore del terzo danneggiato), dotarsi di una struttura che è ben descritta analiticamente dal decreto attuativo, con funzionalità, risorse, strumenti e processi molto blindati ed efficaci”. Emerge chiaramente l'impatto economico di questa normativa. Infatti, non tutte le strutture sanitarie dispongono delle risorse necessarie per implementare le "altre analoghe misure" previste. Queste misure includono la costituzione di un Fondo Rischi e di un Fondo di messa a Riserva nel bilancio delle strutture, specificamente destinati ai risarcimenti per i sinistri denunciati.

Questa situazione assume un rilievo particolare poiché la mancanza di adeguati fondi potrebbe compromettere la capacità delle strutture di gestire efficacemente le richieste di risarcimento. Di conseguenza, una copertura assicurativa rappresenta non solo una delle opzioni obbligatorie, ma anche una salvaguardia essenziale per garantire che le strutture sanitarie possano affrontare le eventuali responsabilità in modo sostenibile e continuativo.

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