VISTO DI CONFORMITA'
Il visto di conformità, conosciuto anche come “visto leggero”, introdotto nel nostro sistema tributario dal decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, costituisce uno dei livelli dell’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie, attribuito dal legislatore a soggetti estranei all’amministrazione finanziaria.
Il soggetto autorizzato al rilascio del visto è tenuto a predisporre la dichiarazione fiscale, attestare di aver eseguito i necessari controlli mediante sottoscrizione della stessa e a trasmetterla all’Agenzia delle entrate.
Decreto del 31/05/1999 n. 164 - Min. Finanze
'' Articolo 2 - Il rilascio del visto di conformita' di cui all'articolo 35, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto. 2. Il rilascio del visto di conformita' di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, implica, inoltre: a) la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto; b) la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione; ''
La polizza del visto di conformità può essere rilasciata in forma stand alone oppure come garanzia aggiuntiva all'assicurazione di responsabilità civile professionale del commercialista ,consulenti del lavoro, tributaristi o periti contabili.
La polizza deve avere:
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Un massimale non inferiore ad Euro 3.000.000,00;
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La copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti, in quanto non garantiscono la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, salvo il caso in cui la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull’assicurato per l’importo rientrante in franchigia;
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Deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della polizza stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo.
Attraverso l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali il legislatore ha inteso:
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Garantire ai contribuenti assistiti il corretto adempimento di alcuni obblighi tributari;
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Agevolare l'Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell'esecuzione dei controlli di propria competenza;
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Contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti;
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Semplificare le procedure legate alla richiesta dei rimborsi IVA;
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Contrastare indebite cessioni di credito d’imposta o sconti in fattura non dovuti riguardanti interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di rischio sismico, di realizzazione di impianti fotovoltaici, di colonnine di ricarica e di abbattimento delle barriere architettoniche.
Il professionista autorizzato al rilascio del visto di conformità deve rispondere a requisiti professionali di onorabilità e moralità di alto profilo tali da poter offrire garanzia all’Erario e al contribuente, affidatosi alle sue cure, che l’attività posta in essere è conforme alle disposizioni normative disciplinanti la materia.
Oltre al visto di conformità il legislatore ha previsto altri due livelli di controllo, l'asseverazione dei dati ai fini dell’applicazione degli studi di settore e la certificazione tributaria. Questa rappresenta il terzo livello di informazione sulla corretta applicazione delle norme tributarie e completa i primi due livelli.
Con l'asseverazione degli elementi ai fini dell'applicazione degli studi di settore (art. 3 del decreto ministeriale n. 164/1999) il professionista abilitato attesta che gli elementi contabili ed extracontabili del proprio assistito, comunicati all’Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell’applicazione
degli studi di settore, corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.
Certificazione Tributaria
La certificazione tributaria - visto pesante - implica l’effettuazione dei controlli indicati annualmente con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di cui all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Nell’operare tali controlli il professionista dovrà tener conto, di norma, anche dei "principi di revisione fiscale elaborati dai consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri dei consulenti del lavoro", intesi come procedure necessarie ai fini della certificazione tributaria.
Decreto del 31/05/1999 n. 164 - Min. Finanze
'' Articolo 4 - Certificazione tributaria In vigore dal 12/06/1999 1. I certificatori effettuano i controlli indicati annualmente con decreto del Ministro delle finanze, di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenendo conto, di norma, anche dei principi di revisione fiscale elaborati dai Consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro. 2. Con lo stesso decreto il Ministro delle finanze individua il numero massimo delle certificazioni tributarie che ciascun certificatore puo' rilasciare. ''
La scheda di cui sopra ha carattere puramente esemplificativo in quanto l’adesione ad una polizza di assicurazione deve essere necessariamente preceduta, possibilmente con l’ausilio di un professionista della materia, da una adeguata valutazione e attenta lettura di tutte le condizioni previste dal contratto e contenute nel Set Informativo di cui al Regolamento IVASS n. 41/2018 che le Imprese di assicurazione e/o gli Intermediari hanno l’obbligo di consegnare al Cliente prima della sottoscrizione della polizza.